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Lucchese, per il fallimento del 2011 ecco le condanne della giustizia sportiva

martedì, 19 luglio 2016, 16:49

A distanza di ormai cinque anni arriva la decisione del Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana in merito al fallimento della Lucchese targata Giuliani e Valentini, una delle pagine nere della storia del club macchiata da un passaggio farsa delle quote che di fatto condannò il club alla chiusura sena possibilità di via di uscita. I giudici della Figc hanno condannato in primo grado tutti coloro che all'epoca hanno ricoperto incarichi, con inibizioni anche pesanti e relative ammende. Sanzioni anche per Paolo Giovannini, all'epoca nel cda rossonero, che presenterà ricorso e non ha accettato patteggiamenti convinto della sua totale estraneità. Ecco il dispositivo integrale della sentenza per tutti coloro che, armati di forza di volontà, vogliono rivivere quei momenti davvero bui.

Nel corso dell’udienza di trattazione tenutasi in data 27 maggio u.s. questo Tribunale, accogliendo la richiesta formulata in apertura di dibattimento dalla Procura Federale in ordine al necessario perfezionamento delle notifiche nei confronti dei Signori Gallo e Rangoni, disponeva il rinvio della discussione alla data odierna, dopo averne rese edotte le parti presenti e dato mandato alla segreteria di informare tutti i deferiti del disposto rinvio.

Accertata la regolare esecuzione delle formalità disposte con il C.U. n. 72 del 1 giugno 2016, si dà atto della presenza dei Signori:
- Avvocato Claudia Selmi, in rappresentanza del Signor Giuliano Giuliani;
- Avvocato Giulia Padovani in nome e per conto dei Signori: Valentini Giovanni, Valentini Marco e Biagioni Fabrizio;

- Avvocato Luca Cantini in rappresentanza del Signor Bulleri Giuseppe;
- Avvocato Federico Menichini in nome e per conto del Signor Paolo Giovannini;
Il Signor Montali Maurizio ha tempestivamente fatto pervenire – in data 23 maggio scorso – memoria a difesa per il tramite degli Avvocati Filippo Scorcucchi e Mauro Vallerga.
Detti difensori, in data 8 luglio scorso a mezzo fax, nel comunicare di non poter essere presenti alla riunione, si riportano alla suddetta memoria ed alla documentazione trasmessa.
Per la Procura Federale è presente il Sostituto Procuratore, Avvocato Mario Taddeucci Sassolini.
L’odierno dibattimento trae origine dal deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti dei tesserati sopra indicati quale conseguenza della delibera di revoca di affiliazione (C.U.n. 131/A del 30 marzo 2012) disposta per effetto della sentenza di fallimento n. 21/2012 del 9 marzo 2012 e pronunciata dal Tribunale di Lucca a carico “dell’A.S. Lucchese Libertas 1905, s.r.l. in liquidazione”, e dei connessi procedimenti di carattere penale, ancora in corso, ad essa collegati.
In apertura di dibattimento i Signori:
Giuliano Giuliani, Marco Valentini, Giovanni Valentini, Fabrizio Biagioni, Bulleri Giuseppe, tramite i rispettivi difensori e unitamente al rappresentante della Procura Federale sottopongono, per il necessario esame, all’attenzione del Collegio l’accordo, tra essi intervenuto in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., depositando i relativi verbali.
Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminate singolarmente le proposte, considerata la corretta descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta,
dichiara
l’efficacia dei singoli accordi raggiunti,
dispone,
previa l’allegazione dei suddetti verbali di accordo agli atti del procedimento del quale costituiscono parte integrante, l’applicazione, nei confronti dei Signori Giuliano Giuliani, Marco Valentini, Giovanni Valentini, Fabrizio Biagioni, Bulleri Giuseppe delle sanzioni che si riportano nella parte dispositiva.
Dichiara chiuso il dibattimento nei confronti dei Signori:
Biagioni Fabrizio, Bulleri Giuseppe, Giuliano Giuliani, Valentini Giovanni e Valentini Marco, ricordando loro - in riferimento alle sanzioni pecuniarie chiamati a corrispondere - quanto indicato dall’art. 23, c. 2, del C.G.S. nella stesura vigente alla data odierna.
Il dibattimento prosegue nei confronti degli altri soggetti deferiti.

Aprendo il dibattimento e preso atto di tali definizioni, intervenute ex articolo 23 del C.G.S., l’Avvocato Taddeucci Sassolini esamina la posizione degli altri soggetti deferiti.

- Per quanto riguarda Paolo Giovannini, rappresentato in questa sede dal legale di fiducia, afferma che la sua colpevolezza emerge dalle dichiarazioni dello stesso il quale, in istruttoria, ha affermato che la nomina nel Consiglio di Amministrazione è avvenuta per consentirgli di svolgere le attività di D.S. che altrimenti gli sarebbero state precluse dalla assenza di iscrizione negli elenchi dei Direttori Sportivi: tale giustificazione non l’esonera dalle responsabilità che egli ha assunto, in comune con gli altri Consiglieri, avendo accettato la nomina a componente del C. di A..

Conclude, tenuto conto degli incarichi ricoperti e della loro durata, chiedendo che al Giovannini venga inflitta la sanzione di anni 2 (due) di inibizione ed € 10.000,00 (diecimila) di ammenda. Interviene in proposito il difensore del Giovannini il quale, con un lungo ed elaborato intervento, che il Collegio è obbligato per ovvia necessità a sintetizzare, chiede il proscioglimento del proprio assistito ponendo una richiesta pregiudiziale alla quale fa seguire un intervento sul merito.

Ritiene a tale fine preliminarmente che, per la contestazione mossa, sia intervenuta la prescrizione prevista dall’articolo 25, comma 1 lettera d) del C.G.S. il quale statuisce che le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine della quarta stagione successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarla.

In punto di merito ritiene che non sussista una condotta rilevante ai fini della perseguibilità essendo stato egli cooptato dalla Società, senza peraltro rivestire neanche la qualifica di socio, al solo fine di essere utilizzato quale D.S. e quindi quale prestatore d’opera dipendente.
Afferma a tal proposito che al Giovannini è stata rilasciata, per l’esercizio delle sue funzioni, apposita delega, limitata dalla necessaria approvazione del suo operato da parte del CDA. Sostiene ancora che l’estraneità del proprio assistito emerge altresì dalla relazione ex articolo 33 L.F. nella quale non è stato mai nominato contrariamente ad altri.

Specifica ancora che la Società, al momento in cui il Giovannini ha lasciato la carica (maggio 2011), si trovava “in una situazione economico-finanziaria assolutamente equilibrata ordinaria ed equilibrata” come invece non accaduto in un periodo successivo.
Afferma a tal fine che tra il gennaio ed il giugno 2011 sono stati effettuati dai soci versamenti per complessivi € 340.000,00, e lo stesso liquidatore Covili, inoltre, cita fra i responsabili del dissesto altri deferiti, ma non il Giovannini.

Richiama ancora, leggendone lunghi brani della parte motiva, alcune decisioni della C.D.N. e della C.F.A. le quali affermano la non perseguibilità di un tesserato nell’ambito del dissesto economico societario allorché costui sia privo di specifiche competenze amministrative. Tratteggia l’apporto positivo del Giovannini nell’ambito societario, proprio quale D.S., nel realizzo di somme a favore della Società come, ad esempio, costituite da crediti relativi al trasferimento di calciatori, dai diritti televisivi e dai contributi federali fatti acquisire. Si riporta, infine, ai procedimenti penali istaurati in conseguenza della sentenza di fallimento per asserire ancora l’assoluta estraneità del Giovannini alla gestione economica della Società.

Chiede di poter depositare il verbale dell’udienza tenuta l’11 aprile 2016 – per questo motivo presentato solo in questa sede – della Sezione penale del Tribunale di Lucca. Conclude chiedendo, dichiararsi in favore del Giovannini, l’intervenuta prescrizione dell’atto di incolpazione o, in subordine, il proscioglimento per la sua estraneità ai fatti contestati.

Interviene il rappresentante della Procura Federale il quale, in relazione alla richiesta pregiudiziale, afferma che il termine di cui all’articolo 25 applicabile alla fattispecie è il termine di cui alla lettera b) del medesimo articolo il quale prevede che la prescrizione si compia al termine della sesta stagione sportiva successiva nel caso di illecito amministrativo, quale quello in esame.

Rileva che la decozione della Società inizia a decorrere dalla Stagione 2009/2010 per giungere fino alla sentenza di fallimento in data 9 marzo 2012.
Dai documenti ufficiali emerge che il Giovannini rivestiva, quanto meno fino al 14.06.2011, la carica di Consigliere di amministrazione per cui è chiamato a rispondere quale amministratore, in relazione agli obblighi con detta carica connessi, per non avere assunto, o fatto assumere, provvedimenti atti ad evitare o limitare il dissesto.

Si oppone alla richiesta di deposito del verbale di cui sopra affermando che si tratta di documento non inerente il procedimento in corso.
L’Avvocato Taddeucci passa quindi ad esaminare la posizione degli altri quattro Dirigenti deferiti (Covili Faggioli, Gallo Luigi, Montali Maurizio e Rangoni Luca) per i quali, non avendo riscontrato alcuna attività difensiva, si riporta integralmente agli esiti dell’esauriente istruttoria compiuta, chiedendo che nei loro confronti vengano assunte le seguenti sanzioni:

- Covilli Faggioli Vladimiro, anni 5 (cinque) di inibizione, con preclusione, ed € 20.000,00 (ventimila) di ammenda;
- Montali Maurizio, ritenendo leggermente attenuata la sua responsabilità dalle dichiarazioni rilasciate, anni 5 (cinque) di inibizione, con preclusione, oltre a € 10.000,00 (diecimila) di ammenda;

- Gallo Luigi, anni 5 (cinque) di inibizione, con preclusione, ed € 20.000,00 (ventimila) di ammenda;
- Rangoni Luca, anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione ed ammenda di € 10.000,00 (diecimila).

Chiuso il dibattimento questa la decisione.
Le complesse vicende in ambito federale della Società A.S. Lucchese Libertas 1905 s.r.l., che ha partecipato nel corso degli ultimi anni (dalla stagione 2008/2009 alla stagione 2011/2012) dapprima ai Campionati della Lega Pro e quindi della L.N.D., legittimano questo Tribunale ad esaminare il comportamento tenuto dai suoi Dirigenti, qui deferiti, in applicazione di quanto disposto dall’art. 32 ter, comma 6, del C.G.S.
Infatti la causa generatrice del deferimento è la revoca dell’affiliazione disposta, ex art. 16 delle N.O.I.F., dal Presidente Federale con il C.U. n. 131 / 2012, in conseguenza della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale di Lucca in data 9 marzo 2012, allorché la Società militava nel Campionato di Terza Categoria della L.N.D. nell’ambito del Comitato Regionale Toscana.
Il provvedimento federale di revoca determina a carico degli Amministratori e di tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell’ambito dell’attività sportiva (art. 21, c.1) la preclusione ad ogni attività nell’ambito federale (art. 21, c.2).
Esso può applicarsi sia agli amministratori in carica al momento della dichiarazione di revoca o della sentenza di fallimento, sia a quelli in carica nel precedente biennio (art. 21, c. 3).
Quanto sopra determina che, nel caso di specie, si debba esaminare la posizione degli amministratori in carica con particolare riferimento al periodo 9 marzo 2010 – 9 marzo 2012, data della sentenza di fallimento. 

In somma sintesi, queste le vicende sportive della Società che interessano il presente procedimento.

La Società S.S.D. Sporting Lucchese s.r.l., costituita in data 17.7.2008, veniva ammessa – per motivi sportivi ed in soprannumero – a partecipare, per la stagione 2008 / 2009, al girone E del Campionato di Serie D, conseguendo la promozione alla Seconda Divisione della Lega Pro.

Il capitale Sociale di € 10.000,00 – originariamente intestato a Giurliani Ugo e Moschini Lido – passava successivamente nelle mani della “Società di Sviluppo Sportivo, s.r.l. (S.S.S. srl)”, per € 8.500,00 e della “Pagine Sì S.p.A.”, per € 1.500,00.
Esso veniva quindi elevato (il 25.09.2008) ad € 100.000,00 e, in data 4.8.2009, passava per intero nella mani della Società di Sviluppo Sportivo, s.r.l..

Nel corso di detto Campionato (marzo 2009) la Società S.S.D. Sporting Lucchese s.r.l. cambiava denominazione divenendo A.S. Lucchese Libertas 1905 s.r.l., per effetto dell’avvenuto acquisto del marchio di quest’ultima Società, dichiarata fallita.
A seguito di atto di fusione la Società di Sviluppo Sportivo, s.r.l., viene incorporata dalla Società controllata A.S. Lucchese Libertas 1905, s.r.l., con la conseguenza che il capitale sociale viene da quel momento detenuto dalla Società Valore, s.p.a., per la quota dell’80% e dalla Cipriano Costruzioni per il 20%.

Per effetto dell’atto di cessione di quote, posto in essere il 14.06.2011, dalla Società Valore s.p.a. alla Nice s.r.l., il capitale sociale passa nelle mani della Società Nice s.r.l. in ragione dell’80% e della Società Cipriano Costruzioni, s.r.l., per il residuo 20%.
La Società partecipava quindi al campionato di Prima Divisione nella stagione 2010/2011 per effetto, come già detto, della promozione dalla Seconda Divisione al termine del Campionato 2009/2010.

Trattandosi di società di capitali, appartenente alla Lega Pro, la Società A.S. Lucchese Libertas 1905 era tenuta alla redazione ed al deposito del Bilancio, in applicazione del disposto dall’art. 85 delle N.O.I.F..
Nel corso della stagione 2009/2010 il C.D. della Società, secondo quanto indicato con il deposito del censimento in data 29.06.2009, era così composto:

Giuliani Giuliano, Presidente; Nieri Fabrizio, v. Presidente; Giurliani Ugo, Amministratore; Scaltritti Marco, Consigliere.

Il Consiglio veniva modificato in data 30.6.2010, con valenza ovviamente a decorrere dalla stagione 2010 / 2011, nel modo seguente:
Giuliani Giuliano, Presidente;
Valentini Giovanni, Giurliani Ugo e Giovannini Paolo, Amministratori;

Scaltritti Marco e Valentini Marco, Consiglieri.
L’Organo amministrativo veniva ancora una volta variato, in data 18.10.2010, per effetto delle dimissioni dei Consiglieri Giurliani, Scarlitti e Marco Valentini, che venivano così sostituiti: Giuliani Giuliano, Presidente; Valentini Giovanni e Giovannini Paolo, Amministratori.
Sempre nel corso della predetta stagione il Consiglio di Amministrazione mutava ancora (31.01.2011) per cui i suoi componenti risultavano essere, da detta data:
Biagioni Fabrizio, Presidente;
Valentini Marco, A.D.;

Giovannini Paolo, Consigliere.

Prima dello scadere della stagione 2010/2011, in data 21.06.2011, la Società comunicava la nomina di Bulleri Giuseppe ad Amministratore Unico.
Infine In data 21.09.2011, la Società depositava un nuovo organigramma così formato:
Bulleri Guido, Presidente;
Della Bidia Federico, Segretario;
Il C.R. Toscana riceveva, in data 30/01/2012, una comunicazione da parte della Società riportante le dimissioni del Presidente Bulleri e la sua sostituzione nella carica da parte del Segretario Della Bidia Federico.
All’inizio della stagione 2011/2012, ovvero in data 08.07.2011, la Co.Vi.Soc comunicava alla Società A.S. Lucchese Libertas 1905 s.r.l. che essa non aveva ottemperato, entro il termine previsto dal C.U. n. 158/A, alle richieste della Commissione di Vigilanza, in particolare:
- mancato deposito della fideiussione di € 600.000,00, a favore della F.I.G.C;
- mancato pagamento emolumenti a dipendenti e Collaboratori;
- mancato versamento del tributo Irpef e dei contributi Enpals nei termini rispettivamente previsti dalla normativa fiscale e da quella sportiva.
L’Organo di controllo rilevava inoltre la mancata impugnazione dell’atto di contestazione, notificato ai fini della regolarizzazione, per cui venivano meno le condizioni per la concessione della Licenza Nazionale 2011/2012 come da C.U. n. 158/A e 178/ A della Stagione 2011.
La Società, pertanto, non poteva essere iscritta al Campionato di Prima Divisione della Lega Pro per la stagione 2011/2012 (C.U. n. 15/A in data 18 luglio 2011).
Il provvedimento determinava lo svincolo, d’autorità, dei calciatori per la medesima tesserati (C.U n. 40/2011).
Sotto il profilo civile, l’Assemblea della Società, presieduta dal Signor Giuseppe Bulleri, a fronte di detti provvedimenti decretava, in data 27/7/2011, la messa in liquidazione della Società (s.r.l.) nominando liquidatore il Dottor Alessandro Tofanelli, il quale, però, non accettava l’incarico.
Nel frattempo, intendendo comunque proseguire l’attività in ambito federale, la Società si iscriveva al Campionato di III categoria presso il C.R. Toscana per la stagione sportiva 2011/2012.
Segue, in data 15/09/2011 la nomina di un nuovo liquidatore – in sostituzione del Tofanelli che, si ricorda, non aveva accettato la nomina – nella persona del Signor Covili Faggioli Vladimiro, il quale, con esposto indirizzato in data 22.11.2011 alla Procura della Repubblica ed al Presidente del Tribunale di Lucca, lamentava che il mancato rinvenimento della documentazione contabile, asseritamente richiesta ai professionisti che si sono susseguiti nell’assistenza alla Società, gli impediva di svolgere la propria attività di liquidatore ipotizzando inoltre la messa in atto di un’azione volta a coprire, attraverso una dichiarazione di fallimento, responsabilità di carattere contabile-amministrativo.
In data 09/03/2012 il Tribunale di Lucca decretava il fallimento dell’A.S. Lucchese Libertas 1905, s.r.l.
Tale atto, costituente il riconoscimento della incapacità patrimoniale della Società a far fronte alle obbligazioni derivanti dall’attività svolta, e del conseguente stato di insolvenza, trova riferimento, nell’ambito della F.I.G.C.. nell’art. 19 dello Statuto Federale che in caso di violazione determina l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 21 delle N.O.I.F., la cui violazione viene contestata in questa sede.

Successivamente il Presidente Federale, con il C.U. n.131 del 30/3/2012, ha revocato l’affiliazione, in applicazione di quanto disposto dal comma 6 dell’art. 16 delle N.O.I.F., il che ha impedito alla Società di portare a termine il Campionato di III Categoria, essendo stata, peraltro, l’attività agonistica sospesa a decorrere dal 22.3.2012 come da C.U. nn. 41/42/43 della Delegazione Provinciale di Lucca.

Ricostruita in sintesi la storia sportivo-civilistica della Società, il Collegio esaminata la complessa situazione economico-finanziaria accertata in sede istruttoria, ricorda che, per insolvenza – causa come detto di applicazione dell’art. 21 delle N.O.I.F. – si intende la situazione patrimoniale deficitaria quale risulta, non già e non solo dalla mera operazione aritmetica: “attivo - passivo”, quanto dall’incapacità patrimoniale dell’impresa (nella specie la Società sportiva) a far fronte in maniera assolutamente regolare alle proprie obbligazioni con i mezzi ordinari.

Il finanziamento da parte di soci o di terzi, il cui venir meno è stato da taluno dei deferiti invocato ad unica causa del dissesto, è stato destinato, nel corso del biennio, al ripianamento delle perdite senza che sia stato posto in essere, da alcuno degli Amministratori succedutisi, un piano di ristrutturazione tale da consentire la corretta gestione della Società.

Si precisa ancora che detto finanziamento, qualora non sia destinato a sottoscrizione gratuita per l’aumento del capitale sociale, costituisce anch’esso, per la società, un debito da ripianare, non già con il ricorso a nuovi finanziamenti ma facendovi fronte con i mezzi ordinari. L’intervento sopraindicato non può che avere, pertanto, carattere straordinario che prescinde dalla corretta e sana conduzione ordinaria della Società.

Nel caso di specie, dai bilanci redatti dalla Società riferiti all’anno 2010 (30 giugno), emerge in maniera evidente che la Società ha coperto le perdite gestionali, ammontanti ad € 2.361.230,00, con il ricorso al finanziamento dei Soci, come confermato dalla relazione della Procura Federale, allegata al deferimento, e che il Liquidatore Covili indica, alla medesima data, per l’ammontare di € 2.199.243,00.

Si tratta in entrambi i casi di cifre di rilevante importo per una società la cui partecipazione ai Campionati federali oscilla, nel corso degli anni in esame, tra la II divisione della Lega Pro e gli organici della L.N.D..
Inoltre il bilancio al 30 giugno 2011 presenta una perdita, rilevata dal curatore del fallimento nella relazione resa ex art. 33 della L.F., pari ad € 1.483.262,00, quale differenza tra l’attivo di € 3.561.930,00 ed il passivo di - € 5.045.192.00, dovendosi precisare in proposito che la maggior posta attiva del bilancio è quella indicata sotto la voce “Immobilizzazioni materiali” per la somma complessiva di € 2.684.385 (per l’anno 2010 per € 2.681.974), riferita per la maggior parte al valore dei terreni apportati, in sede di fusione, dalla Società Valore s.p.a. in data 27.11.2009.

Rileva ancora il Collegio che dalla relazione del Curatore emerge che il valore venale di detti immobili, con riferimento alla data della sentenza di fallimento, è stato determinato, sulla base della perizia, appositamente predisposta, in € 544.000,00 con la conseguenza che il deficit reale è di gran lunga superiore a quello risultante dalle scritture contabili.

Peraltro La Co.Vi.Soc. esprime in merito, in occasione della verifica effettuata in data 29/4/2011, dubbi “sull’effettivo valore di realizzo del terreno appositamente acquistato per realizzare il nuovo stadio ed iscritto in bilancio per € 2.629.354, in quanto, come riferito dalla Società (la quale quindi ne era a conoscenza, n.d.r.) non sussistono i presupposti, per cui il Comune possa rilasciare tale autorizzazione”.

Lo stesso documento riporta inoltre “un’eccedenza di indebitamento di € 1.860.227”. 156

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Tali osservazioni avrebbero dovuto costituire per i Consigli di Amministrazione, che si sono susseguiti, un campanello d’allarme inducendoli ad assumere tutti i provvedimenti necessari ad evitare la dichiarazione di fallimento e le conseguenti ricadute in campo federale.
E’ di notevole importanza ancora il richiamare quanto accertato dal Liquidatore nella nota integrativa allegata al bilancio al 30.06.2011 in ordine alla situazione debitoria che così determina:

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Debito v./

importo

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banche

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1.228.918,00

fornitori

527.227,00

tributari

295.574,00

previdenziali

294.681,60

altri

60.078,00

Finanz.to soci

2.199.243,00

Totale

5.024.800,00

Il passivo, in tal modo accertato, non appare, pertanto, suscettibile di ripianamento attraverso l’utilizzo delle risorse finanziarie ordinarie proprie di una Società di calcio militante nella Lega Pro del tutto priva, per di più, sia di disponibilità liquide (€ 38,00 nel bilancio chiuso al 30.06.2010 € 101,00 per l’anno 2011) che di crediti certi e liquidi esigibili nel corso dell’esercizio.

Lo stato di insolvenza della Società, accertato dal Tribunale di Lucca e confermato dalla Corte di Appello di Firenze, era già stato rilevato anche dal Collegio Sindacale fin dal marzo/giugno 2011, allorché rilevava la criticità della situazione finanziaria con la richiesta di immediata predisposizione della situazione patrimoniale al 14.06.2011, rimasta inevasa fino al 17.12.2011. Nell’occasione il Collegio, ad ulteriore rafforzamento dei propri rilievi, rifiutava di predisporre (nel febbraio 2012) la relazione al bilancio chiuso al 30 giugno 2011 - i cui dati sono stati ad esso Collegio consegnati appena due giorni prima della data fissata per l’assemblea – rilevando, nell’occasione, le inadempienze del Consiglio di Amministrazione, prima e del Liquidatore dopo, che hanno condotto, oltretutto, al consolidamento di un’ipoteca giudiziale, iscritta sui beni immobili della Società in data 4 luglio 2011 nel pieno della crisi economica societaria, a favore della Cassa di Risparmio di Lucca.

La”mala gestio” è da addebitare, anche sotto il profilo disciplinare federale, a tutti gli Amministratori che si sono succeduti nel biennio e al Liquidatore essendo accertato, come è emerso in maniera evidente nel corso della complessa analisi degli eventi economico-finanziari effettuata in istruttoria, che non si è trattato di singoli episodi quanto della sommatoria degli atti compiuti dagli amministratori e che ha condotto alla sentenza di fallimento.

Siffatta situazione trova, inoltre, ampia conferma nel disordine organizzativo e nell’assenza di una solida struttura organizzativa come dimostra quel vero e proprio “tourbillon” dell’Organo Amministrativo che è mutato – nella forma e nella composizione – per ben cinque volte nell’arco del biennio in esame.

Tali continui mutamenti non possono non costituire un’insormontabile difficoltà per la normale conduzione aziendale potendo, forse, gli aspetti negativi della gestione, essere assorbiti e superati solo in presenza di una struttura organizzativa atta a garantire una corretta attività amministrativa: ipotesi che, certamente, non si è verificata nel caso in esame.

Ad ulteriore dimostrazione della fondatezza di quanto appena dedotto, questo Tribunale si riporta, oltre che alla dovuta corresponsione di emolumenti alle scadenze previste dalle norme federali e all’omesso versamento dei tributi e dei contributi inerenti, al mancato rinvenimento da parte del Curatore – oltre la fase liquidatoria quindi – di alcuni documenti essenziali:

- dei registri I.V.A.;
- delle dichiarazioni fiscali, ad eccezione di una;
- dei partitari;
- di una gran parte degli atti societari e della documentazione relativa alla Società

oggetto di fusione;
- della situazione patrimoniale aggiornata alla data della sentenza di fallimento, e, soprattutto dei supporti informatici con la contabilità aggiornata che, per concorde dichiarazione di Amministratori e Liquidatore, veniva tenuta presso la sede sociale;
Si tratta quindi, quanto meno, di una negligente condotta societaria anche nell’ambito federale per la quale debbono essere chiamati a rispondere, ancorché per vario titolo, tutti gli Amministratori e, per la sua parte, anche il Liquidatore.
A questa confusionaria ed inspiegabile conduzione sportiva della Società, corrisponde una gestione contabile-amministrativa ancora peggiore sol che si leggano: la sentenza di fallimento; la relazione del Curatore; l’esame della situazione patrimoniale negli anni a decorrere dal 2009 fino all’ultima rilevabile in data 30 giugno 2012, ed infine le motivazioni con le quali la Corte di Appello di Firenze ha respinto il reclamo proposto dalla Società avverso la sentenza di fallimento.
Inquadrata in tal modo la vicenda, ed estrapolate le definizioni ex art. 23 C,G,S, il Collegio esamina la posizione dei deferiti nei cui confronti il procedimento è stato avviato.
Viene contestata a ciascuno di essi la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S, che, riferita al comportamento dei singoli, è posta in relazione ad altre norme che regolano l’attività federale, come si rileva dal seguente prospetto:

Dirigente

violazioni

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Carica dal al

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Covili Faggioli V.

Statuto art. 19; Noif art.21, c.2/3, 37; Cgs.art.8, c. 1/2.

15.9.2011 9.3.2012

Giovannini Paolo

Statuto art.19; Noif art.21, c.2/3; Cgs art.8 c.1/2.

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21.6.2010 13.6.2011

Gallo Luigi

Statuto art.19; Noif art.21, c.2/3; Gcs, art.9, c.1/2.

14.6.2011 9.3.2012

Montali Maurizio

Statuto art. 19; Noif art.21, c.2/3; Cgs, art.9, c.1/2.

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14.6.2011 9.3.2012

Rangoni Luca

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Statuto art. 19; Noif art. 21, c.2/3; Cgs, art.9, c.1/2.

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14.6.2011 9.3.2012

- Giovannini Paolo.
La pregiudiziale sollevata dalla difesa è, a parere del Collegio, del tutto priva di fondamento. L’art, 25 del C.G.S. indica, all’art. 1, quattro distinti termini di prescrizione riferendoli a quattro distinte fattispecie:
- a) violazioni relative a svolgimento delle gare (termine: anni quattro);
- b) violazione relativa ad illecito amministrativo (termine; anni sei);
- c) atti che determinano l’illecito sportivo o in violazione all’antidoping (termine

anni otto);

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- d) norma di carattere residuale (per tutti gli altri casi) con termine di anni quattro.

La semplice lettura della norma così sintetizzata indica che la fattispecie deve essere inquadrata nella lettera b) vertendosi in tema di illecito amministrativo quale è indubbiamente il comportamento omissivo o negligente nell’ambito gestionale dimostrato dalla sentenza di fallimento.

In punto di merito il Collegio precisa che, contrariamente a quanto affermato in sede di discussione, l’esame degli atti indica che il Giovannini è stato in carica per un anno (dal 21.6.2010 al 13.6.2011) rivestendo alternativamente in due periodi la carica di Consigliere e quella di Amministratore.

Quest’ultimo incarico conferitogli pone nel nulla la principale tesi difensiva del deferito in ordine alla motivazione della sua nomina a Componente il Consiglio di Amministrazione.
Per entrambe le cariche è indubbio che in base all’Ordinamento Statuale egli risponde, in virtù di un principio di ordine generale, nei confronti della Società per qualsiasi comportamento – anche di semplice colpa – che abbia potuto contribuire allo stato di insolvenza.

La qualifica di amministratore comporta, infatti, un obbligo di controllo e vigilanza di cui i soggetti investiti devono farsi carico
Proprio perché trattasi di principio di carattere generale il Giovannini non può essere rilevato indenne avendo contribuito – anche se in maniera colposa – al verificarsi di esso.

La “copertura” fornitagli dal C. di A., al fine di consentirgli di esplicare l’attività di D.S., non lo esonera dalla responsabilità di carattere generale che la nomina comporta.
Osserva in merito il Collegio che la sua partecipazione al Consiglio di Amministrazione, che sarebbe stata disposta al solo fine di consentirgli l’attività di D.S., avrebbe dovuto suggerire alla Procura Federale un ulteriore approfondimento della vicenda al fine di rilevare la violazione eventuale – esclusivamente sotto il profilo della Giustizia sportiva – del principio di compatibilità tra le due cariche.

D’altra parte non è credibile che egli non fosse a conoscenza della situazione economica della Società atteso che, come in proposito si afferma, egli si occupava dell’acquisto e della cessione dei calciatori, dei contributi federali, dei diritti televisivi e quindi anche degli sponsor, a quanto pare, con successo.

Del resto la sua responsabilità, relativa rispetto a quella di altri Amministratori, ha indotto la Procura Federale a formulare nei suoi confronti una richiesta di applicazione di sanzioni in misura notevolmente attenuata rispetto alle richieste riguardanti gli altri deferiti.
Si rileva inoltre che le gravi difficoltà finanziarie della società sono state accertate nel periodo marzo – giugno 2011 mentre egli era in carica e proprio in virtù di ciò egli è stato rinviato a giudizio con il procedimento n. 4630/12 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca.

- Covili Faggioli Vladimiro:
Viene nominato liquidatore della Società in data 4.10.2011 e permane tale fino alla data della sentenza del fallimento. Gli atti istruttori, che trovano ampia conferma nella documentazione depositata, hanno accertato una cattiva gestione della Società in ordine all’incarico conferitogli che possono così essere sintetizzati;
ritardo nell’accettazione della carica;
il non aver dato esito alle richieste del Collegio sindacale in ordine alla redazione del bilancio ed alla convocazione della assemblea per la sua approvazione;

mancati adempimenti in ordine al pagamento degli emolumenti, dei versamenti di tributi e contributi;

il porre in essere un’evidente attività dilatoria, accelerando il dissolvimento della Società, come emerge dall’aver disertato incontri programmati con il Collegio sindacale;

il non aver predisposto, pur ricorrendone gli estremi, né una richiesta di concordato preventivo che avrebbe potuto condurre al salvataggio della Società sotto il profilo civilistico e quindi anche sotto l’aspetto federale, né richiesto il fallimento in proprio, il che avrebbe evitato il consolidarsi dell’ipoteca iscritta, in data 4.7.2011, in favore della Cassa di Risparmio di Lucca, costituita da un credito chirografario.

E’ ancora da rilevare che il Curatore fallimentare non ha rinvenuto, nelle scritture sociali, traccia della somma di € 13.000,00 (tredicimila) quale compenso della asserita cessione del marchio della Società da parte del Covili a tale Marco Affatigato.
Il medesimo Curatore, accertato che la somma non è stata rinvenuta nella contabilità sociale e dopo aver effettuate specifiche indagini presso l’Ufficio Marchi e brevetti competente, ha provveduto, previa autorizzazione del Giudice Delegato al fallimento, a vendere il logo sociale nell’interesse della massa dei creditori alla quale diversamente sarebbe stato sottratto.

Se la Procura della Repubblica di Lucca lo ha rinviato a giudizio, anch’egli con il provvedimento 4630/12, la Giustizia Sportiva lo ha sanzionato, per le medesime violazioni contestate in questa sede (la cattiva gestione e il conseguente dissesto economico che hanno condotto al fallimento della Società F.C. Piacenza come da C.U. n. 56 C.D.N. 2011/2012.

- Montali Maurizio:

La Procura Federale gli addebita, in qualità di proprietario della quota del 49 % della Società Nice s.r.l. acquirente, con rogito in data 14.6.2011, dell’intera partecipazione della Valore s.p.a. nella A.S. Lucchese Libertas 1905 s.r.l., di:
- non aver posto in essere i necessari rimedi al fine di consentire alla Società Lucchese Liberta la partecipazione al campionato di lega Pro;

- aver pagato il controvalore della cessione con assegni privi di copertura;
- avere omesso di comunicare alle strutture federali l’esistenza del socio di riferimento della Nice s.r.l., Gallo Luigi, proprietario di fatto della quota del residuo 51%, formalmente intestata a Rangoni.
L’articolata difesa, proposta tramite la memoria il 23 maggio scorso, tende ad ottenere il proscioglimento del deferito o, in via subordinata, l’applicazione della sanzione nel minimo edittale rilevando che tra la data di acquisto delle quote e la data della messa in liquidazione della Società è trascorso poco più di un mese, periodo insufficiente per porre in essere qualsiasi intervento.
Evidenzia piuttosto, a titolo di merito, la condotta del Montali che è intervenuto personalmente per la cifra di € 195.000,00, relativa a spese correnti e debiti in scadenza della Società (circostanza, peraltro, non documentata in questa sede) omettendo di rilevare che tali impegni finanziari altro non sono che il semplice adempimento alla obbligazioni nascenti dal contratto di cessione delle quote.
Tiene a precisare, per fini che il Collegio ritiene estranei al giudizio sportivo perché di natura strettamente contrattuale, l’esistenza di un contenzioso con la Valore s.p.a. per reciproci inadempimenti di varia natura.

La memoria si dilunga inoltre in una serie di considerazioni che appaiono ultronee – perché evidentemente riferite ad altri procedimenti in corso innanzi l’A.G.O. – rispetto a quanto contestato al deferito dalla Procura Federale che viene indicato nell’epigrafe di questo capitolo. Il Collegio, attraverso l’esame degli atti ricevuti, ritiene che, in ordine alla prima delle violazioni contestate, la responsabilità del Montali, ovvero l’aver contribuito al dissesto economico della Società e quindi allo stato di insolvenza, possa essere attribuito all’attività gestionale del deferito stante in ordine alla quale, anche se con riferimento al tempo durante il quale egli ha esercitato l’attività di Amministratore, sorgono delle perplessità in ordine alle motivazioni che lo hanno convinto a rilevare le quote della Lucchese dalla Società Valore.

Infatti il necessario ed approfondito esame della situazione economica della Società, come avviene per ogni trasferimento di partecipazioni azionarie e quote sociali, se preventivamente compiuto, lo avrebbe condotto ad accertare la situazione debitoria che la G. di F. definisce in una propria relazione redatta in proposito “allarmante”.

Il medesimo esame gli avrebbe altresì indicato che il valore reale dei terreni era di gran lunga inferiore a quello appostato in bilancio.
La stessa difesa del Montali riporta il balletto di detto valore che indicato sul documento contabile in € 2.684.385,00 diventa, con stima del 14.6.2011, pari ad € 1.040.000,00 e, nella perizia disposta dalla Curatela fallimentare esso diventa di € 544.000,00.

Lo stessa memoria infine afferma che, sempre con riferimento ai valori di mercato, il legale rappresentante della Società acquirente ha accertato essere detto valore equivalente ad € 70.000,00!
Né a superare tali considerazioni vale il richiamo alla ”due diligence” effettuata in vista dell’acquisto delle quote e ancor meno l’asserzione del rappresentante della Nice di aver ricevuto garanzie sullo stato della Società cedente.

In questo quadro acquisisce significato particolare il fatto che il Presidente della Valore S.p.A. sia stato arrestato il giorno successivo alla stipula del rogito di vendita.
Ancor più pregnante sono gli ultimi due capi di incolpazione.
Il pagamento della cessione con assegni privi di copertura costituisce a parere del Collegio prova indiretta che il Montali fosse a conoscenza della reale situazione e che, per motivi che in questa sede sfuggono, abbia comunque portato a termine l’acquisto.

Si richiama in proposito la clausola riportata sull’atto di cessione con la quale veniva previsto che, ove entro il 30.6.2014 fosse stata approvata la variante comunale relativa alla ristrutturazione dello Stadio Porta Elisa di Lucca, la Nice s.r.l. avrebbe corrisposto alla Valore S.p.A. la somma di € 1.000.000,00 (un milione).

La violazione dell’art. 1 bis, infine, è ampiamente provata dall’appurata circostanza della omessa indicazione dell’esistenza del socio di fatto Luigi Gallo.
Il comportamento del Montali è ulteriormente aggravato dall’aver agito unitamente a Luca Rangoni e Luigi Gallo con evidente violazione dell’art. 9 del C.G.S..

- Rangoni Luca:
Vale quanto osservato per il Montali.

- Gallo Luigi:

Anche per detto deferito valgono l’analisi e le considerazioni effettuate nei confronti di Montali e Rangoni dovendosi precisare che nel partecipare, quale titolare di fatto del 51% delle quote sociali, alla operazione di cessione, egli ha operato in costanza dell’inibizione inflittagli dalla C.D.N. con provvedimento 173 pubblicato in data 17.2.2011 sul C.U. 58/ 2010 – 2011/ C.D.N..

P.Q.M.

il T.F.T. della Toscana, in accoglimento del deferimento, infligge le sanzioni di seguito indicate:

- Covili Faggioli Vladimiro: inibizione per 5 (cinque) anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e un’ammenda di € 20.000,00 (ventimila);

- Giovannini Paolo, inibizione per 2 (due) e un’ammenda di € 7.000,00 (settemila);

- Montali Maurizio, inibizione per 5 (cinque) anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e un’ammenda di € 10.000,00 (diecimila);

- Rangoni Luca, inibizione per 5 (cinque) anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e un’ammenda di € 10.000,00 (ventimila);

- Gallo Luigi, inibizione per 5 anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e un’ammenda di € 20.000,00 (ventimila).

Dispone inoltre applicarsi, in esecuzione a quanto previsto dall’art. 23 del C.G.S. le seguenti sanzioni:

- Giuliani Giuliano, inibizione per mesi 9 (nove); - Valentini Giovanni, inibizione per anni 3 (tre) ed ammenda di € 3.000,00 (tremila); - Valentini Marco, inibizione per anni 2 (due) con l’ammenda di € 1.000,00 (mille); - Biagioni Fabrizio, inibizione per anni 5 (cinque) ed ammenda di € 3.000,00, - Bulleri Giuseppe, anni 5 (cinque) di inibizione,

Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana

 




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