Porta Elisa News

Lucchese, ecco il deferimento della Figc

lunedì, 24 settembre 2018, 18:09

Come previsto, arriva puntuale il deferimento della Procura federale a carico della Lucchese, a seguito della segnalazione fatta dalla Covisoc su ripetute irregolarità ammiistrative relative all'iscrizione a questo campionato. Come si ricorderà, nel breve interregno di Grassini, non furono pagati entro i termini stipendi, contributi e rispettati numerosi parametri contabil alcuni, come nel caso della relazione della società di revisione, relativi però al 2017 e in un caso al 2015 e 2016. Ora dovrà essere fissato il contraddittorio che arriverà a emettere la prima sentenza. I punti di penalizzazione sono più vicini, con la Lucchese che proverà a contenere i danni, magari in sede di appello. 

"A seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C – si legge nella nota della Figc – , il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Lecce (Serie B), la Lucchese (Girone A di Serie C), il Trapani (Girone C di Serie C) e il Monopoli (Girone C di Serie C) per una serie di irregolarità amministrative da parte dei rispettivi dirigenti. 

Ecco il lungo capo di accusa 

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
a) Il sig. FERRUZZI GIANNI, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore

della Società A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 S.r.l.:

  • -  per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2018, al totale ripianamento della carenza patrimoniale risultante dal parametro P/A al 31 dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto totale ripianamento della carenza patrimoniale sopra indicata. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

  • -  per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera G), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2018, al superamento della fattispecie prevista dall’art. 2482 ter del codice civile, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto superamento della fattispecie prevista dall’art. 2482 ter del codice civile. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

  • -  per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2018, al totale ripianamento della carenza finanziaria risultante dall’indicatore di liquidità al 31 marzo 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto ripianamento della carenza finanziaria sopra indicata. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

  • -  per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al deposito presso la Co.Vi.So.C., della relazione della società di revisione sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2017. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

  • -  per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

  • -  per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018 al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo e aprile 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

  • -  per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018 al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

  • -  per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018 al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

  • - per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento del debito Irap relativo al periodo d’imposta 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito Irap sopra indicato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

b) la Società A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 S.r.l.:

  • -  per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.: a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Ferruzzi Gianni, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 S.r.l.;
  • -  per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019:  a titolo di responsabilità propria per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2018, al totale ripianamento della carenza patrimoniale risultante dal parametro P/A al 31 dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto totale ripianamento della carenza patrimoniale sopra indicata;
  • per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera G), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019: a titolo di responsabilità propria per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2018, al superamento della fattispecie prevista dall’art. 2482 ter del codice civile, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto superamento della fattispecie prevista dall’art. 2482 ter del codice civile;
  • -  per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019: a titolo di responsabilità propria per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2018, al totale ripianamento della carenza finanziaria risultante dall’indicatore di liquidità al 31 marzo 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto ripianamento della carenza finanziaria sopra indicata;
  • -  per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019: a titolo di responsabilità propria per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al deposito presso la Co.Vi.So.C., della relazione della società di revisione sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2017;
  • -  per la violazione dell’art.10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019: a titolo di responsabilità propria per non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;
  • -  per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019: a titolo di responsabilità propria, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018 al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo e aprile 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;
  • -  per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019: a titolo di responsabilità propria, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018 al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati;
  • per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019: a titolo di responsabilità propria, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo e aprile 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;
  • -  per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019: a titolo di responsabilità propria, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati;
  • - per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019: a titolo di responsabilità propria, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento del debito Irap relativo al periodo d’imposta 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito Irap sopra indicato.



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