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Il baratro sotto la Lucchese: otto punti e 350mila di multa per la fideiussione

lunedì, 18 febbraio 2019, 12:38

Ecco la sentenza di primo grado sulla vicenda della fideiussione presentata dalla Lucchese. La scure, nonostante l'ottimismo profuso a piene mani anche dal sindaco Tambellini, si è abbattuta acora una volta sul club: otto punti di penalizzazione e 350mila di multa. Ecco il dispositivo della sentenza del Tribunale federale che evidenzia come determinante sia stato comunque non aver presentato niente entro i 28 settembte scorso. La responsabilità è totalmente ascrivibile alla società di Moriconi e di Carl Bii, che per mesi hanno continuato a raccontare che tutto era a posto. Analoghe sanzioni a Cuneo e Pro Piacenza. Con i nuovi otto punti di penalizzazione, i rossoneri precipitao al penultimo posto in classifica. 

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale con atto di deferimento prot. 7890/674 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019, i seguenti soggetti:
- Ottaviani Umberto (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 28.12.2018), Bini Carlo (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl sino al 28.12.2018), Per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 gennaio 2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società Finworld Spa in sede di ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, entro il termine perentorio del 28 settembre 2018, e comunque e in ogni caso entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019 stabilito dalla Corte Federale d’Appello con C.U. n. 62 del 7 gennaio 2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. 50 del 24 maggio 2018. In data 17 ottobre 2018 è stata depositata una garanzia sostitutiva rilasciata dalla compagnia assicurativa CIG Pannonia la quale non è connotata da un rating conforme a quanto previsto dal C.U. n. 50 del 24 maggio 2018. In relazione ai poteri e funzioni degli stessi, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

- AS Lucchese Libertas 1905 Srl:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Ottaviani Umberto, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 28/12/2018 e dal sig. Bini Carlo Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl sino al 28/12/2018, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 gennaio 2019, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società Finworld Spa in sede di ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, entro il termine perentorio del 28 settembre 2018, e comunque e in ogni caso entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019 stabilito dalla Corte Federale d’Appello con C.U. n. 62 del 7 gennaio 2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. 50 del 24 maggio 2018. In data 17 ottobre 2018 è stata depositata una garanzia sostitutiva rilasciata dalla compagnia assicurativa CIG Pannonia la quale non è connotata da un rating conforme a quanto previsto dal C.U. n. 50 del 24 maggio 2018;

c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva.
Le memorie difensive
È pervenuta nei termini memoria difensiva a firma dell’Avv. Salvatore Civale in rappresentanza dei deferiti.

La difesa ha evidenziato che nel mese di settembre 2018 la società prendeva contatti con alcuni broker per procedere alla sostituzione della fideiussione già depositata all’atto dell’iscrizione, conferendo mandato, in data 26 settembre 2018, alla AS Brokers Srl, con sede in Spoleto (PG) affinché stipulasse per proprio conto una polizza fideiussoria con la società Fidimed, specificando, nella documentazione all’uopo sottoscritta, i requisiti previsti dalla normativa sulle licenze nazionali e provvedendo al pagamento del premio pari ad € 23.000,00 (ventitremila/00). Tuttavia, in data 28 settembre, a totale insaputa dei dirigenti della Lucchese, la AS Brokers Srl inoltrava alla Lega Pro comunicazione a mezzo posta elettronica certificata recante in allegato una bozza di polizza diversa rispetto a quella concordata rilasciata dalla società ungherese CIG Pannonia.

Successivamente gli originali della polizza stipulata venivano depositati presso gli uffici della Lega competenti.
Ha evidenziato che, ad ogni buon conto, la sostituzione della fideiussione è intervenuta abbondantemente entro il termine ultimo determinato dalla parte motiva della sentenza dell’Ecc.ma Corte Federale d’Appello, vale a dire il 17 gennaio 2019.

Con riferimento, poi, alla supposta mancata connotazione del rating conforme ai requisiti previsti dal C.U. n. 50 del 24 maggio 2018 , la difesa ha presentato certificazione della società Involva del Gruppo Tecnoinvestimenti, agenzia globale di rating, relativa al Rating CIG Pannonia individuando per CIG Pannonia, nella scala di valori da 7 ad 1, Rating pari ad 1 che indicherebbeFederazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019

la massima affidabilità ed è equivalente al Rating AAA secondo gli standard Fitch e Standard & Poor’s ed al Rating Aaa secondo lo standard Moody’s, quindi ben al di sopra del valore richiesto. Ha posto in evidenza che la Rating Equivalence della “HOUSE of LORD - EU Comittee” sancisce l’equivalenza tra la scala di Valori Standard e Poor’s, Moody’s, Fitch e Ribes.

Ha argomentato in ordine all’indice di solvibilità della società CIG Pannonia che sarebbe è pari a 2,6 e supera del 120% il valore minimo richiesto, concludendo, pertanto, che la società Assicurativa Cig Pannonia risulta essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa federale, per come accertato da una Agenzia Globale di rating, quale Innolva,

Alla memoria difensiva, poi, è stato allegato anche il parere del Professor Arturo Patarnello, del Dipartimento delle Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia dell’Università Bicocca di Milano, che ha confermato l’idoneità del documento depositato. Ad ulteriore sostegno della coerenza della polizza fideiussoria depositata dalla Lucchese ha sottolineato che il Consiglio Federale F.I.G.C., nella delibera di cui al Comunicato Ufficiale n.20/A del 19 Luglio 2016, ha provveduto a riformare la decisione di esclusione dal campionato per la stagione 2016/2017 della società Robur Siena, riconoscendo in capo alla Polizza Fidejussoria CIG Pannonia la sussistenza dei requisiti previsti dai regolamenti.

Nel merito ha, poi, evidenziato che non può essere contestata l’omessa sostituzione della polizza fideiussoria così come prevista e sanzionata dal C.U. 59 del 30 agosto 2018 in combinato disposto con la sentenza della CFA di cui al C.U. 62 del 7 gennaio 2019, giacché la fideiussione rilasciata da Finworld spa è stata sostituita sin dal 28 Settembre 2018 o al più tardi dalla data del 17 ottobre 2018 con la polizza rilasciata dalla società CIG Pannonia. Dalla documentazione in atti, poi, emergerebbe chiaramente come la copertura della polizza decorra, inequivocabilmente, dal 28 Settembre 2018

Ha concluso per l’assoluzione dei propri assistiti.

Il dibattimento

All’udienza del 15 febbraio i rappresentanti della Procura Federale (Dott. Luca Scarpa, Dott. Mauro De Dominicis), si sono riportati all’atto di deferimento e hanno richiesto le seguenti sanzioni:
- per la società AS Lucchese Libertas 1905 Srl: 8 (otto) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila/00) di ammenda, a cui deve aggiungersi € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la recidiva in ragione di analoghe violazioni già accertate (vedasi CU richiamato nell’atto di deferimento);

- per Ottaviani Umberto 6 (sei) mesi di inibizione;
- per Bini Carlo: 6 (sei) mesi di inibizione.
L’Avv. Civale ha ribadito quanto esposto nella memoria difensiva in ordine al rispetto del termine e sulla mancanza di prova in ordine all’assenza dei requisiti in ordine alla società emittente.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato nei termini che seguono.
In virtù del principio della “ragione più liquida” il collegio ritiene ininfluente ai fini della decisione in questione, ogni giudizio in merito all’idoneità della polizza presentata dalla società deferita, in merito alla quale, fra l’altro, agli atti depositati risulterebbe essere pendente una richiesta di parere formulata alla Covisoc da parte della stessa società in data 17 gennaio 2019 e di cui non si conosce l’esito.

Tale motivo, infatti, risulta assorbito da quello relativo al mancato deposito della garanzia fideiussoria nei termini perentori del 28 settembre 2018, previsti dal Comunicato ufficiale FIGC n. 59 del 30 agosto 2018.

Infatti risulta cartolarmente provato che la società e, per essa l’amministratore p.t. Bini Carlo, in carica al momento della commissione degli illeciti, non ha proceduto all’adempimento imposto dalla normativa federale, posto a presidio della solidità finanziaria dei sodalizi societari, il cui termine, per la società deferita, era stato fissato al 28 settembre 2018.

A nulla può valere la circostanza che la garanzia fideiussoria sia stata stipulata con decorrenza 28 settembre 2018 atteso che, ai fini sanzionatorio-disciplinari rileva il mancato tempestivo deposito nei termini sopra indicati avvenuto, invece, in data 17 ottobre 2018. Né può invocarsi il più favorevole termine del 19 gennaio 2019, giacché tale termine è stato concesso esclusivamente alle società ricorrenti avverso il provvedimento commissariale sopra indicato, come espressamente indicato nel dispositivo della decisione della Corte Federale d’Appello pubblicata giusta Comunicato Ufficiale n. 62 del 7 gennaio 2019.

Ritiene il collegio, pertanto, che alla società Lucchese non ricorrente non possano estendersi gli effetti del giudicato formale derivanti dalla pronuncia in questione.
Al riguardo, alcuna idonea giustificazione in relazione all’evidenziata inadempienza è stata fornita, non potendo essere riconosciuta una valida esimente il mancato rispetto degli accordi intercorsi fra la società ed il broker, non avendo adempiuto, alla data del 28 settembre 2018, all’incombente espressamente richiesto a pena di attivazione del procedimento sanzionatorio. Il Collegio ritiene di aderire pienamente alle richieste formulate dal Procuratore Federale, ivi compresa quella derivante dall’applicazione della cd “recidiva” in ragione del precedente richiamato nell’atto di deferimento, escludendo, tuttavia, la responsabilità di Ottaviani Umberto, subentrato nella carica di amministratore unico e legale rappresentante in data 28 dicembre 2018, allorquando l’inadempimento si era già ampiamente perpetrato. Per quanto concerne la determinazione della sanzione, insuperabile, infatti, appare il tenore letterale delle riportate previsioni normative oggetto di deferimento.

P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento,

irroga le seguenti sanzioni:
- Bini Carlo: mesi 6 (sei) di inibizione;
- società AS Lucchese Libertas 1905 Srl: 8 (otto) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 350.500,00 (trecentocinquantamilacinquecento/00) di ammenda.
Rigetta la richiesta formulata nei confronti di Ottaviani Umberto.

Come si ricorderà, la società rossonera, dopo aver utilizzato questa estate, al pari di altri club, la fideiussione Finword, peraltro pagata da Lorenzo Grassini, dopo che il commissario Figc Fabbricini aveva imposto la sua sostituzione entro il 28 settembre scorso, ha depositato una nuova garanzia oltre il termine, fissato nel 28 settembre scorso, intorno alla metà di ottobre. Sulla polizza della società ungherese Pannonia, mentre si scatenava un contenzioso legale per le altre società a fideiussione Finword, si è giocato un lungo botta e risposta tra i legali della Lucchese, la Procura federale e lo stesso presidente della Lega Pro Girelli che ha più volte e pubblicamente sostenuto che la Lucchese era equiparabile alla situazione delle altre società, e dunque era senza fideiussione valida. 




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