martedì, 11 giugno 2019, 16:09
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società A.S. Lucchese Libertas 1905 S.R.L., nonché da Carlo Bini (Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società ricorrente sino al 28 dicembre 2018) contro la Procura Federale FIGC e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Il ricorso riguarda l’annullamento della decisione emessa dalla Corte Federale d’Appello FIGC, pubblicata con dispositivo, il 18 aprile 2019, con C.U. n. 93/CFA e le motivazioni, l’8 maggio 2019, con C.U. n. 99/CFA. La sentenza, conferma la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale, pubblicata con C.U. 45/TFN del 18 febbraio 2019, in cui sono state irrogate, a carico del sig. Bini, la sanzione della inibizione di 6 mesi, per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS, in relazione al C.U. FIGC n. 59 del 30 agosto 2018 ed al C.U. CFA n. 62 del 7 gennaio 2019, mentre, a carico della Lucchese Libertas 1905, la penalizzazione di 8 punti in classifica e l’ammenda di € 350.500,00, inflitte a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS e a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al C.U. FIGC n. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA n. 62 del 7 gennaio 2019.
La vicenda trae origine dall’ atto di deferimento, prot. 7890/674 pf18-19 GP/GC/blp del 31 gennaio 2019, da parte del Procuratore Federale e nei confronti dei ricorrenti “per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società Finworld Spa in sede di ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, entro il termine perentorio del 28 settembre 2018, e comunque e in ogni caso entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019 stabilito dalla Corte Federale d’Appello con C.U. n. 62 del 7 gennaio 2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. 50 del 24 maggio 2018”.
La società A.S. Lucchese Libertas 1905 S.R.L. chiede al Collegio di Garanzia:
in via principale, in accoglimento dei motivi di ricorso, di cassare integralmente la sentenza impugnata e, per l’effetto, di annullare le sanzioni comminate a carico dei ricorrenti con C.U. n. 99/CFA e C.U. n. 45/TFN;
in via subordinata, di riformare la decisione di cui al C.U. n. 99/CFA (e C.U. n. 45/TFN) qui impugnata e, per l’effetto, di applicare la sanzione prevista dal C.U. n. 50/2018 di 1 punto di penalizzazione, annullando la sanzione dell’ammenda, e di contenere la sanzione dell’inibizione a carico del sig. Carlo Bini negli stretti limiti edittali;
in via ulteriormente subordinata, di adottare ogni altro provvedimento di giudizio volto a ridurre, in virtù del principio di proporzionalità, la sanzione comminata nei confronti della società Lucchese.
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