sabato, 11 settembre 2021, 12:02
La Lega Pro ha definito il regolamento relativo ai recuperi delle gare del campionato di Serie C per la stagione 2021/22. Ecco il testo che contempera tutte le casistiche:
1.1 Le gare che non possono avere inizio per accertata impraticabilità del campo conseguente a nebbia, pioggia o vento, dovranno essere recuperate il giorno successivo, salvo che:
- il campo di gioco sia indisponibile per la disputa di altra gara ufficiale;
- una delle due società debba disputare nella settimana altra gara ufficiale.
1.2 Nel caso in cui l’impraticabilità del campo di gioco sia dovuta a neve, il recupero potrà avvenire il giorno successivo, sempre che non sussista una delle cause ostative di cui al paragrafo 1.0, e solo previo accordo delle società interessate. Il predetto accordo dovrà essere notificato, a cura delle società in gara, al direttore di gara, il quale dovrà provvedere alla certificazione delle stesso contestualmente alla declaratoria dell’impraticabilità del campo; la società ospitante dovrà dare immediata comunicazione alla Lega Pro dell’intervenuto accordo. Ferme restando le precedenti ipotesi, le gare comunque non iniziate saranno recuperate, salvo diverse esigenze di carattere sportivo valutate dal Presidente di Lega e non sindacabili, nei 15 giorni successivi nella data da quest’ultimo individuata.
2. Per le gare interrotte in conseguenza di fattispecie che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, deve essere disposta la prosecuzione, in altra data, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione insindacabile e non soggetta a impugnativa, dal direttore di gara.
3. Per le gare interrotte, le due società hanno facoltà di accordarsi per disputare la prosecuzione della gara il giorno successivo, previa ratifica dell’accordo da parte della Lega Pro. In caso di mancato accordo fra le due società, o di mancata ratifica da parte della Lega Pro, il Presidente della Lega Pro provvede a fissare la data di prosecuzione della gara, da effettuarsi, salvo diverse esigenze di carattere sportivo, entro quindici giorni dal provvedimento. 22/44
4. La prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità: a. la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momentodell’interruzione, come da referto del direttore di gara; b. nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell’interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta dell’arbitro il giorno dell’interruzione, con le seguenti precisazioni: i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente; ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione; iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta; v) le ammonizioni singole inflitte dall’arbitro nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione; vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.
5. Per le gare annullate, il Presidente della Lega Pro, provvede a fissare la data di ripetizione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni, salvo diverse esigenze di carattere sportivo.
6. Esecuzione sanzioni. Per quanto concerne l’esecuzione delle sanzioni si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva. In particolare, si applica integralmente l’art. 21. comma 4. “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3‐0 o 6‐0 ai sensi dell’art.10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo. Qualora la gara venga interrotta e prosegua in altra data per i soli minuti non giocati, il calciatore o il tecnico, che non vi abbia partecipato per scontare una squalifica, termina di scontare la stessa squalifica nella prosecuzione della gara.”
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