Porta Elisa News

Coppa Italia, gara persa a tavolino e un'altra giornata di squalifica a Bellich

lunedì, 30 agosto 2021, 14:40

Il giudice sportivo della Lega Pro ha ufficializzato la sconfitta a tavolino della Lucchese nella gara di Coppa Italia disputata e vinta sul campo a Legnago: schierato Bellich che era squalificato, gara persa a tavolino e nuova squalfiica per il difensore rossonero. Ecco il testo del provvedimento:

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, letto il preannuncio di ricorso presentato a mezzo posta certificata in data 23 agosto 2021, seguito dal ricorso presentato il 23 agosto 2021dalla società Legnago, inerente alla asserita posizione irregolare nel corso della gara Legnago - Lucchese del calciatore MARCO BELLICH, con i relativi allegati; acquisita la documentazione riguardante il provvedimento disciplinare irrogato a carico del calciatore della società Lucchese e la relativa posizione di tesseramento;

Osserva quanto segue.

Il calciatore MARCO BELLICH, tesserato nel corso della stagione sportiva 20 -21 per la Società Novara ed in quella corrente 21- 22 per la società Lucchese, ha subito un turno di squalifica nella competizione di Coppa Italia di Serie A nel corso della stagione 20 - 21. Dopo la gara, in occasione della quale è stato irrogato il summenzionato provvedimento disciplinare, la Società di appartenenza dell’epoca non ha più disputato gare nel torneo di Coppa Italia 20-21 Serie A, in quanto eliminata a seguito della gara medesima. Nella successiva stagione sportiva, e cioè nella presente, la Società di attuale appartenenza non ha maturato i requisiti per la partecipazione alla Coppa Italia Serie A ed ha, quindi, preso parte alla competizione di Coppa Italia organizzata dalla Lega Pro.

Riguardo alle esecuzioni delle sanzioni, con specifico riferimento a quelle irrogate nel corso delle competizioni di Coppa Italia, l’art. 19, comma 4, CGS specificamente dispone che “le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.” A tale principio di separazione fra le competizioni di Coppa Italia, a giudizio di questo Giudice sportivo e conformemente a quanto sostenuto dalla Società ricorrente, il CGS prevede, però, una deroga nella successiva norma contenuta nel comma 7 dell’art. 21, nel cui secondo periodo si stabilisce che “La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.”

A giudizio di questo Giudice, tale deroga opera in termini generali nei confronti di tutti i tesserati, in ogni caso in cui non scontino la squalifica nel prosieguo della medesima competizione nella quale hanno subito tale provvedimento e non possano scontarla nel corso della successiva stagione in quanto non vi prendano parte.

In conclusione, alla luce di quanto rilevato in fatto, emerge che il calciatore MARCO BELLICH, tesserato per la società Lucchese non ha scontato nella competizione di Coppa Italia Serie A 2020-2021 il turno di squalifica comminatogli. Inoltre, nella successiva stagione sportiva, ovvero quella attualmente in corso, non ha potuto espiare la sanzione nella medesima competizione, atteso che la sua Società di appartenenza non vi prende parte.

In virtù delle considerazioni esposte, discende che, nel caso di specie, trova applicazione la deroga prevista dal comma 7 dell’art. 21 citato, con l’ulteriore conseguenza che il calciatore BELLICH deve scontare la sanzione subita nel corso della competizione di Coppa Italia alla quale partecipa la sua Società, anche se si tratta di una competizione di Coppa differente da quella nell’ambito della quale la squalifica è stata comminata.

È dunque manifestamente acclarata la posizione irregolare del BELLICH nel corso della partita di cui trattasi, sicché alla Società che lo ha schierato va comminata, in accoglimento del ricorso, la sanzione della perdita della gara in applicazione dell’art. 10, comma 6, CGS per aver fatto partecipare alla gara il calciatore squalificato BELLICH. Allo stesso, anche in applicazione della norma di cui all’art. 21, comma 3, va comminata un’altra giornata di squalifica in aggiunta a quella non scontata.

Per questi motivi

Il Giudice sportivo,
accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Legnago e conseguentemente

DELIBERA

- di infligge alla società Lucchese la sanzione della perdita della gara Legnago - Lucchese con il risultato di 3-0 in favore della Società Legnago;

- di squalificare il calciatore MARCO BELLICH per una gara da scontarsi in aggiunta alla precedente non scontata.

 




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